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È disponibile il n.5 della rivista STUDI TANATOLOGICI edita dalla Fondazione Ariodante Fabretti. Questo nuovo numero, ricco di spunti e contenuti, si apre con un discorso inedito di Cicely Saunders, commentato dal medico palliativista Simone Veronese. Nella sezione dedicata agli studi, le ricerche e gli articoli di approfondimento sono raccolti contributi di esperti nel campo della psicoterapia, come Antonello d’Elia e Marta Paniccia; della storia, come Claudia Pancino; della letteratura e la dialettologia, come Alberto Carli e molti altri ancora. Il libro può essere acquistato direttamente on line, oppure inviando una mail a info@fondazionefabretti.it.
Fabrizio Gombia
Per gli operatori del settore funerario, termine che comprende sia i servizi necroscopici che quelli funebri e cimiteriali, il confronto quotidiano e costante con la sofferenza mette in gioco aspetti psicologici, culturali e professionali.
Nello svolgimento quotidiano della propria attività lavorativa i professionisti del settore si scontrano con la difficile mediazione di dover offrire un servizio “consapevole” di intercettare un passaggio fondamentale nell’esistenza umana, quello del dolore per la scomparsa di una persona cara ed i problemi psicologici connessi alla specificità di questa attività. Lavorare a contatto costante con il dolore dei parenti e con le loro esigenze espresse in un momento così delicato richiede una grande sensibilità ed attenzione, ma anche il superamento di un disagio psicologico personale.
Così come non si deve sottovalutare quanto sia necessario che il personale coinvolto acquisisca la consapevolezza di dover contribuire, per quanto possibile, ad attenuare il trauma della rottura violenta di un legame che la morte (sempre vissuta come improvvisa ed eccezionale) rappresenta.
Diventa pertanto fondamentale la cura della formazione di tutte le persone che nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale intervengono nelle varie fasi e con le rispettive competenze in questo delicato momento.
Per rispondere alla mediazione cui abbiamo fatto riferimento, però, non è sufficiente una preparazione del personale esclusivamente tecnica, ma è necessario che questa sia accompagnata da una formazione particolarmente attenta agli aspetti psicologici e motivazionali degli operatori. Il personale dovrebbe essere preparato e motivato nella consapevolezza di dover offrire un “servizio” attento ai fattori emotivi che caratterizzano questo momento. I corsi di formazione dovrebbero quindi tenere nella giusta considerazione non solo gli aspetti di “aggiornamento professionale”, ma soprattutto quelli legati al disagio psicologico che viene comunemente definito “stress da lavoro correlato” (che nel settore specifico assume una importanza ancora maggiore) e quelli attinenti alla necessità di offrire un servizio “etico”, cioè attento al rispetto della dignità del defunto e del dolore dei congiunti .
Sarebbe importante creare uno spazio di confronto con degli specialisti del settore e con docenti dotati di una preparazione scientifica specifica, in cui gli operatori possano consapevolmente affrontare le tensioni che scaturiscono dall’esposizione quotidiana al dolore e al lutto.
La formazione dovrebbe essere continua e non limitata ad un corso, con un numero di ore di aggiornamento ogni anno, perchè solo in questo modo è possibile avere dei risultati rilevabili nello svolgimento quotidiano dell’attività, sia sul piano “comportamentale” e della sensibilità ai risvolti sociali del proprio ruolo che su quello delle conoscenze “tecniche”.
Se è vero che quello della necessità della formazione per il personale coinvolto in queste attività è un tema ricorrente, spesso inserito e previsto nella normativa a regolamentazione del settore, è anche innegabile che di solito ci si ferma solo ad enunciati senza una struttura oppure si ricorre a indicazioni che appaiono insufficienti dal punto di vista della proposta formativa a cui si fa riferimento.
In alcune leggi regionali, ad esempio, ci si riferisce alla necessità di formare il personale del settore funebre richiedendo un percorso formativo riassunto in poche ore di corso obbligatorio, che non sarebbero sufficienti neanche per trattare uno solo degli argomenti oggetto della formazione.
L’impressione è che non vi sia ancora la piena coscienza che la formazione in questo settore deve fare un salto di qualità andando oltre all’aspetto puramente formale – cioè quello della necessità di fare, o meglio, di dire di aver fatto la formazione del personale – e che deve privilegiare invece la sostanza, curando in modo serio e programmatico la proposta formativa.
Questo evidenzia ancora una volta una certa distanza rispetto ai problemi connessi al settore funerario, che denota – purtroppo – una diffusa mancanza di consapevolezza dell’importanza sociale che esso riveste.
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Segnaliamo le statistiche rese note dalla Cremation Society of Great Britain
http://www.srgw.demon.co.uk/CremSoc5/Stats/Interntl/2009/StatsIF.html
Luca Prestia
Come già accennato nel mio articolo precedente, pubblicato su queste pagine il 14 novembre, la monarchia di Savoia si caratterizzò per una certa solerzia nell’emanazione di disposizioni di legge che potessero incidere in profondità sulla politica cimiteriale all’interno degli Stati della corona.
È necessario sottolineare il fatto che tale scelta fu dettata da due ordini di motivi, di natura generale e di natura ‘contingente’. Nel primo caso, è infatti necessario tener conto di quanto era avvenuto e stava avvenendo nei territori di altri Paesi del continente, dove le autorità erano alle prese con la spinosa questione dell’allontanamento delle ‘città dei morti’ al di fuori dei centri abitati e, in particolare, con il divieto di sepoltura all’interno degli edifici religiosi.
Le scelte francesi e la diffusione di una nuova mentalità
Il vicino regno di Francia rappresenta in questo senso il modello di riferimento più diretto per comprendere le dinamiche che sottostavano alle scelte di politica cimiteriale adottate sul finire degli anni settanta del Settecento in Piemonte. Fin dall’inizio del secolo, infatti, i governanti francesi si trovarono alle prese con un problema che sembrava essere divenuto troppo grave per non essere affrontato. I cimiteri parigini, ormai saturi, da qualche anno causavano lamentele e petizioni alle autorità da parte della popolazione a causa dei cattivi odori emanati e della paura che questi potessero influire negativamente sulla salute pubblica. Già nel 1736-37, il Parlamento di Parigi agì speditamente allo scopo di risolvere la questione, affidando a due medici l’estensione di una relazione che ponesse in luce la reale portata dei rischi su richiamati. Una simile iniziativa, benché destinata a provocare meno conseguenze sul piano della politica cimiteriale di quanto si potrebbe pensare, fu tuttavia alla base di una pubblicistica che sarebbe cresciuta nei decenni successivi e che avrebbe condotto alle importanti scelte fatte nella seconda metà del secolo. Anche il resto dello Stato, infatti, fu travolto da simili iniziative da parte delle autorità locali (amministrative e religiose), sempre più attente a sondare i malumori della popolazione e a cercare soluzioni idonee a un problema ormai generalizzato. Alla pubblicazione delle Lettres sur la sépulture dans les églises dell’abate Charles-Gabriel Porée nel 1743, seguì la distribuzione del Mémoire compilato dal medico Henri Haguenot e presentato nel corso di un’assemblea che si tenne presso la Société Royale des Sciences di Montpellier nel dicembre 1746. Sulla scorta di questi dati si giunse, qualche anno dopo, alla prima iniziativa concretamente operativa: grazie a un’inchiesta nuovamente promossa dal Parlamento di Parigi, nel 1765 fu emanata un’ordinanza, valida per la capitale, che vietava da quel momento in avanti le sepolture nelle chiese e imponeva la costruzione di nuovi cimiteri fuori dei confini urbani.
La nuova politica cimiteriale al di qua delle Alpi: la patente reale del 1777
Anche in Piemonte la ‘nuova mentalità’ relativa alla gestione dei cimiteri proveniente dalla vicina Francia era destinata ad attecchire significativamente. Per comprendere le ragioni e le modalità di tale evoluzione nelle scelte politiche effettuate dalle autorità, è però opportuno richiamare quanto detto in apertura di questo scritto. Se, come si è visto, l’influenza di quanto stava avvenendo oltralpe può essere ricondotta a ragioni di carattere generale (un nuovo modo di pensare l’igiene pubblica e una sostanziale riconfigurazione del tradizionale approccio alle questioni di natura religiosa e di convivenza civile), negli anni settanta del Settecento furono anche altre le motivazioni che spinsero la monarchia di Savoia ad agire in termini di concreta operatività sulla base di considerazioni per così dire ‘contingenti’. L’estate del 1776, infatti, fu particolarmente afosa: la capitale – così come le altre città dello Stato – si trovò a combattere una calura opprimente, che all’interno di strutture urbane già di per sé non propriamente agevoli finì per deteriorare ancor più la salubrità dell’aria e dell’acqua. La trasmissione di odori «mefitici», il contatto e la vicinanza con le innumerevoli sepolture poste all’interno degli edifici di culto e in molti appezzamenti di terreno collocati nei centri abitati rischiavano di agire da detonatori in una situazione non più tollerabile. Le lamentele generalizzate della popolazione nei confronti di questo stato di cose, il disagio sempre più evidente di quanti si recavano quotidianamente alle funzioni religiose in ambienti maleodoranti e, soprattutto, il concreto rischio dello scatenarsi di nuove epidemie in città causate dalle alte temperature di quell’estate infuocata furono dunque la ragione principale che spinse le autorità civili e religiose ad agire immediatamente.
A tal fine, nel novembre del 1777 la popolazione della capitale venne informata della promulgazione della Regia patente di regolamento per le sepolture. Si tratta di un testo piuttosto prolisso, preceduto, nella sua struttura redazionale, dalla Lettera pastorale di monsignore arcivescovo di Torino, con stabilimenti riguardo alle sepolture e dalla Notificazione della pastorale e stabilimenti precedenti. Chiude la patente il relativo Manifesto senatorio con prescrizioni riguardo alle sepolture.
Ma che cosa prescriveva effettivamente la nuova normativa? È interessante scorrere, anche solo sommariamente, le tematiche trattate dalla patente allo scopo di comprendere in che modo e con quali tempistiche e modalità le autorità – sia civili sia religiose – intendessero correre ai ripari, dando di fatto avvio a un lungo ma irreversibile processo che da quel momento avrebbe per sempre mutato il tradizionale approccio nei confronti dei cimiteri all’interno dei territori della monarchia.
Il testo dettato dal sovrano si apriva con una sorta di premessa, che è interessante riportare parzialmente:
Quanto è sconvenevole alla maestà, e all’onore de’ sagri templi di riporre indistintamente i cadaveri nell’interno delle chiese, altrettanto pernicioso alla pubblica salute è stato sperimentato l’uso di seppellirli dentro di quelle, e ne’ siti sotterranei, od altri ad esse adjacenti: impegnata pertanto la sovrana nostra autorità ad apportare il più efficace riparo a un disordine così pregiudiziale, abbiamo creduto di non potervi provvedere più opportunamente, che richiamando all’osservanza la disposizione delle antiche leggi, colle quali era rigorosamente vietato di seppellire i morti nelle città, e luoghi abitati.
A questo scopo, la patente proseguiva comunicando alla cittadinanza torinese l’avvenuta costruzione, e il relativo utilizzo che da quel momento se ne sarebbe fatto, di due nuovi cimiteri posti fuori della città:
[…] dopo aver fatti costrurre presso i sobborghi denominati di Po, e di Dora due spaziosi cimiterj, separati bensì, ma non molto discosti dalle mura della città di Torino, siamo venuti nella determinazione di dare intanto per detta nostra metropoli, e suoi sobborghi li seguenti provvedimenti, riserbandoci di quelli estendere alle altre città, e terre de’ nostri Stati, tosto che saremo nel caso di metterli in esecuzione.
I due nuovi cimiteri ai quali vien fatto riferimento erano quello di San Pietro in Vincoli (vicino al fiume Dora) e quello di San Lazzaro (nei pressi del Po): due nuove strutture che da quel momento avrebbero accolto le spoglie dei torinesi.
I nove punti nei quali si articola la patente reale del 1777 normavano in modo estremamente dettagliato le nuove regole previste dall’autorità in ambito cimiteriale. Vediamo in che modo.
Al primo punto si ricordava che non potrà più darsi sepoltura ad alcun cadavere nell’abitato della città di Torino, e suoi sobborghi, ma tutti i cadaveri delle persone, che vi morranno, di qualunque stato, grado, e condizione siano […] dovranno trasportarsi ne’ nuovi cimiterj, per essere ivi seppelliti secondo il compartimento, che ne verrà ordinato.
Nonostante la perentorietà del testo, tuttavia, nei successivi punti della patente venivano puntigliosamente individuati coloro i quali, per ragioni di censo e grado sociale, potevano considerarsi esclusi da un tale obbligo: «i principi del sangue», gli «arcivescovi», i «vescovi». Costoro avrebbero infatti potuto continuare a godere del tradizionale uso di sepoltura ad sanctos o, qualora ne avessero avuto la possibilità, avrebbero potuto continuare a utilizzare i cenotafi di famiglia presenti in cappelle ed edifici di culto sparsi sul territorio dello Stato. Si trattava, né più né meno, del caratteristico atteggiamento della legislazione prodotta in epoca moderna, la quale nel momento in cui prescriveva regole in teoria valide per la generalità della popolazione, finiva anche per escludere dall’osservanza di tali regole fasce o settori privilegiati della popolazione stessa.
Il quinto punto della patente dichiarava che sarà pertanto nulla, e di niun effetto ogni altra elezione di sepoltura, la quale venisse a farsi da alcuna delle persone non eccettuate [cioè non appartenenti alle categorie escluse dall’obbligo di rispetto della nuova legislazione N.d.R.], fuori de’ pubblici cimiterj, come sopra destinati.
Risulta interessante leggere anche quanto prescritto dall’ottavo punto, laddove si diceva che sopra i siti de’ particolari sepolcri sarà permessa l’esteriore apposizione di segni, iscrizioni, ed altre divise per indicarne, ed accertarne la propria, e precipua destinazione.
Ciò per quanto riguardava le sepolture. Ma che cosa mutava in altri ambiti – per esempio nel trasporto dei cadaveri verso l’ultima dimora – rispetto al passato? Per capire la portata di tale cambiamento è necessario rifarsi al testo del Manifesto senatorio posto in coda a quello vero e proprio della patente reale. In questo, otto punti disciplinavano puntigliosamente le nuove regole valide in futuro.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del Manifesto a ciò relativo:
1-Non si potrà trasportare ai pubblici cimiterj alcun cadavere, che non sia riposto, e ben chiuso in una cassa da provvedersi a spese della famiglia del defunto, e per le persone veramente povere dovranno tenersi in ogni parrocchia della città una, o più casse comuni, le quali s’impiegheranno al trasporto de’ loro cadaveri.
2-Dalla camera di deposito stabilita in caduna parrocchia verranno i cadaveri senza veruna spesa de’ particolari trasportati direttamente al destinato cimitero sopra di un carro costrutto a quattro ruote in forma di feretro, e decentemente coperto.
3-Non sarà però impedito a qualsivoglia persona d’ordinare, che il proprio cadavere, o quelli di sua famiglia sieno trasportati ai pubblici cimiterj in cocchio, in bussola, od in altra decente forma, purché ciò segua privatamente, senza disturbo, e nell’ora prescritta.
4-Il tempo destinato pel trasporto de’ cadaveri alle pubbliche tombe sarà inalterabilmente, cioè ne’ mesi di novembre, dicembre, gennajo, e febbrajo prima delle ore otto di Francia della mattina; ne’ mesi di marzo, aprile, settembre, e ottobre prima delle ore sei, e mezzo; e nei mesi di maggio, giugno, luglio, ed agosto prima delle ore cinque di Francia, come sovra.
Per quanto riguardava le lapidi, invece, si precisava che Le iscrizioni, gli ornati, le pitture, ed altre divise, che è permesso di fare apporre, e di ritenere sovra i sepolcri particolari delle famiglie […] non potranno eseguirsi senza il parere del […] sig. regio architetto.
Chiudeva il testo senatorio il riferimento a un tema molto dibattuto nel corso dell’epoca moderna, che avrebbe tuttavia mantenuto una sua validità ben oltre il Settecento, dal momento che se ne trova traccia in numerose pubblicazioni ottocentesche e di inizio Novecento: quello della paura della «morte apparente» e della conseguente necessità di mettere in pratica tutti quegli accorgimenti atti a scongiurarne le eventuali, tragiche conseguenze: Per ultimo ordiniamo sotto pene a noi arbitrarie, che nissun cadavere possa essere incassato, e portato alla sepoltura, se non dopo l’intervallo di ore 24 dalla seguita morte, e del doppio tempo per i cadaveri di coloro, che morissero di accidente, rispetto ai quali sarà inoltre necessaria la ricognizione, e l’assenso de’ periti a ciò destinati.
Le prescrizioni della patente reale del 1777 entrarono in vigore nel gennaio dell’anno successivo. È bene ribadire, però, che si trattava di un testo valido per la sola capitale e che, pur al netto delle innumerevoli eccezioni in esso presenti (si tenga anche conto del fatto che per molti anni il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ continueranno a convivere nella gestione dell’ambito cimiteriale), rappresentò per il regno di Sardegna un punto di non ritorno sulla strada di un cambiamento che poneva definitivamente in discussione usi e costumi secolari.
Nel corso dei decenni successivi, sulla scorta di quanto prescritto per la sola città di Torino, vennero via via emanate le patenti valide per le altre città dello Stato. Ciò contribuì, sebbene faticosamente e tra innumerevoli ostacoli di varia natura, a un processo di tendenziale uniformazione a livello territoriale di un settore così delicato.
[chi fosse interessato a leggere integralmente il testo che di cui si è trattato in queste pagine può scaricarlo nella versione PDF qui di fianco allegata] Patente reale emanata da Vittorio Amedeo III di Savoia (novembre 1777)